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NULLA LA DELIBERA CHE APPROVA LA RIPARTIZIONE DELL’ACQUA IN PARTI UGUALI

Pubblicato il
09/11/2023

Riferimenti normativi: art. 1123 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Tribunale Civile di Roma Sentenza n. 6163/2021 – Cassazione n. 17557/2014

Nota a Sentenza: Avv. Prof. Roberto Cacioni

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Nulla la delibera che approva la ripartizione dell’acqua in parti uguali

il Tribunale Civile di Roma in persona dell’Ill.mo Dott. Fabio De Palo si è occupato della modalità della ripartizione tra i singoli condomini del consumo dell’acqua relativa alla proprie immobili.

Il Giudice in questo caso specifico ha correttamente dichiarato nulla la delibera assembleare con la quale è stato adottato un criterio di riparto illegittimo per violazione del criterio legale di proporzionalità sancito nell’art. 1123, primo comma, cod. civ. e del conforme criterio convenzionale previsto del regolamento condominiale.

Modalità di ripartizione in assenza di strumenti tecnici 

La ripartizione delle spese dell’acqua in condominio avviene, in assenza di strumenti tecnici che calcolano il consumo dei singoli appartamenti, secondo millesimi. Questo significa che le spese relative all’acqua in condominio devono essere ripartite in base alle quote millesimali di proprietà, come stabilito dall’articolo 1123, comma 1, del Codice Civile.

La ripartizione delle spese dell’acqua in condominio può generare discussioni tra i condòmini. È fondamentale conoscere i criteri legali e le regole per ripartire correttamente queste spese e prevenire possibili conflitti. In questo articolo 1, troverai maggiori informazioni sui criteri legali e le regole per ripartire correttamente le spese dell’acqua in condominio.

Scarica la: Sentenza-N.R.2023-6163 Tribunale Civile di Roma