Autore
Avv. Prof. Roberto Cacioni
INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SE LA DELIBERE A FONDAMENTO DEL CREDITO È EFFICACE
1. La Delibera Assembleare come Titolo Sufficiente e Autonomo
2. Il Principio della “Perdurante Efficacia” per le Delibere Sub Iudice
- Il Principio (Cass. n. 17206/2005 e Cass. SS.UU. n. 26629/2009): L’attualità del debito condominiale non è subordinata alla inattaccabilità o alla validità della delibera, ma esclusivamente alla sua perdurante efficacia.
- L’Assenza di Effetto Sospensivo Automatico: Ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., le deliberazioni assembleari restano vincolanti per tutti i condomini (compresi i dissenzienti) nonostante l’esperimento dell’impugnazione. L’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere respinta e il decreto confermato a meno che il giudice del procedimento di impugnazione (sub iudice) non abbia espressamente disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera per gravi motivi, oppure non sia intervenuta una sentenza di annullamento (Trib. Roma n. 3069/2021 e n. 4756/2025).
3. L’Inammissibilità dell’Eccezione di Annullabilità (Il Monito delle SS.UU. n. 9839/2021)
- Vizi di Annullabilità: Non possono essere fatti valere come mera eccezione nel giudizio di opposizione. Essi devono essere dedotti in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione, e solo se il termine di decadenza di 30 giorni non è ancora spirato. In mancanza di tale domanda riconvenzionale, l’eccezione di annullabilità è inammissibile e tale inammissibilità deve essere rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice (Trib. Roma n. 1992/2026, n. 8900/2026, n. 4756/2025).
- Vizi di Nullità Radicale: Solo le delibere affette da nullità radicale (mancanza ab origine degli elementi costitutivi essenziali, oggetto impossibile o illecito, violazione di norme imperative o di diritti individuali indisponibili sulle parti comuni) possono essere dedotte dalla parte.
4. Conseguenze Pratiche nel Giudizio di Opposizione
- Se il debitore eccepisce vizi di annullabilità (es. “non sono stato convocato”) ma non ha proposto domanda riconvenzionale ex art. 1137 c.c. (o i termini sono scaduti): Il giudice dichiarerà d’ufficio l’inammissibilità dell’eccezione e confermerà il decreto ingiuntivo, poiché la delibera, non essendo stata annullata, mantiene la sua efficacia vincolante.
- Se il debitore dimostra che la delibera è sub iudice: Il giudice dell’opposizione confermerà il decreto ingiuntivo, poiché la pendenza di un giudizio di merito non paralizza l’azione esecutiva e monitoria del Condominio, a meno che il debitore non produca il provvedimento cautelare di sospensione della delibera.
- Se la delibera perde efficacia (sospensione o annullamento): Solo nell’ipotesi in cui il debitore produca un provvedimento del giudice (anche non passato in giudicato) che abbia annullato o sospeso l’efficacia esecutiva della delibera, il titolo viene meno e l’opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo (Trib. Roma n. 4756/2025 e n. 12499/2025).

AUTOCONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: CHI PAGA LE SPESE DI CONVOCAZIONE?
Il potere sostitutivo dei condòmini
- Richiesta congiunta: proveniente da almeno due condòmini;
- Quorum rappresentativo: i richiedenti devono rappresentare almeno un sesto del valore millesimale dell’edificio;
- Oggetto specifico: indicazione puntuale degli argomenti da trattare;
- Inerzia dell’amministratore: previa istanza e infruttuoso decorso del termine dilatorio di 10 giorni.
La natura delle spese: interesse comune o individuale?
Perché non si applica l’art. 1134 c.c. (Urgenza)
L’orientamento della Giurisprudenza
- Cass. civ., Sez. II, n. 12573/2019 e n. 18503/2020: Hanno stabilito che le spese (es. postali o compensi) sono imputabili al singolo solo se l’attività è resa per fini esclusivamente individuali (es. solleciti al moroso).
- Applicazione speculare: La convocazione assembleare è destinata alla totalità degli aventi diritto e funzionale alla volontà collettiva. Non è mai una prestazione “per fini individuali”. Ricade pertanto nel perimetro dell’art. 1123, comma 1, c.c. (ripartizione millesimale).
- Trib. Cosenza, 14 gennaio 2021, n. 90: Ha affermato che le spese di convocazione e trasmissione verbale vanno ripartite fra tutti i condòmini (millesimi), ivi compresi coloro che ricevono comunicazioni via PEC. Si tratta di costi attinenti al funzionamento della compagine, non al singolo destinatario.
Il limite esterno: la legittimità dell’autoconvocazione
Quando le spese NON sono rimborsabili?
- Difetto dei presupposti: mancato raggiungimento del 1/6° dei millesimi, mancata previa richiesta all’amministratore, mancato rispetto dei 10 giorni.
- Autoconvocazione prematura o irrituale (cfr. Trib. Cagliari 1078/2023).
- Spese sproporzionate: costi estranei o manifestamente eccessivi rispetto alle necessità.
- Consulenze personali: pareri legali commissionati dai promotori nel loro esclusivo interesse (distinti dalle spese di convocazione).
- Diversa convenzione: esistenza di un regolamento contrattuale o delibera unanime che deroghi ai criteri legali.
Conclusioni e Operatività per l’Amministratore
Le spese documentate, ragionevoli e pertinenti sostenute per la rituale autoconvocazione costituiscono spese di amministrazione sostenute nell’interesse comune.
- Verificare la ritualità della procedura (rispetto art. 66 disp. att. c.c.).
- Appostare i costi nel rendiconto (art. 1130-bis c.c.).
- Rimborsare i condòmini che hanno anticipato le somme.
- Ripartire l’importo fra tutti i partecipanti secondo la Tabella Generale di Proprietà (Tabella A), salvo diversa convenzione unanime.
- La richiesta all’amministratore e la prova di ricezione (PEC/Raccomandata).
- Avvisi di convocazione e relative ricevute (postali o PEC).
- Fatture e giustificativi di spesa. È opportuno che la prima assemblea utile approvi espressamente il rimborso, imputandolo alle spese generali.

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO CONDOMINIALE: CASSAZIONE 10329/2026
Il condomino non può sospendere il pagamento contestando la mancata esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10329
A cura dell’Avv. Prof. Roberto Cacioni
Con l’ordinanza n. 10329 del 20 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema di particolare interesse per gli amministratori di condominio: i limiti delle contestazioni che il condomino può formulare nell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il recupero delle quote condominiali.
La pronuncia chiarisce due principi di rilevante applicazione pratica:
- l’opposizione al decreto ingiuntivo non può essere utilizzata per contestare tardivamente una deliberazione assembleare non impugnata nei termini previsti dall’art. 1137 c.c.;
- il condomino non può rifiutare il pagamento delle quote deliberate sostenendo che l’appaltatore non abbia eseguito, o abbia eseguito in modo inesatto, i lavori commissionati dal condominio.
La vicenda
Il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il pagamento di euro 2.220,87, sulla base della deliberazione assembleare con la quale era stato approvato il rendiconto condominiale.
Una parte rilevante del debito riguardava lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull’edificio.
La condomina proponeva opposizione, sostenendo:
- di non aver potuto visionare preventivamente la documentazione contabile;
- che i lavori deliberati non fossero stati completati;
- che l’importo richiesto dovesse essere conseguentemente rideterminato.
Nel corso del giudizio veniva effettuato un pagamento parziale di euro 400,00.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo per effetto del pagamento sopravvenuto, ma condannava comunque la condomina al pagamento del residuo importo di euro 1.820,87.
La controversia giungeva quindi davanti alla Corte di Cassazione.
Nullità e annullabilità della delibera
La Suprema Corte richiama il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può esaminare:
- la nullità della deliberazione assembleare, dedotta dal condomino o rilevata d’ufficio;
- l’annullabilità della deliberazione soltanto quando il condomino abbia proposto una specifica domanda di annullamento nel termine perentorio previsto dall’art. 1137 c.c.
L’annullabilità, pertanto, non può essere fatta valere attraverso una semplice eccezione difensiva.
Il condomino che ritenga la deliberazione viziata deve impugnarla tempestivamente, eventualmente formulando la domanda di annullamento nello stesso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, purché siano rispettati i termini di legge.
Nel caso esaminato, la condomina non aveva proposto alcuna impugnazione della deliberazione posta a fondamento del credito condominiale.
Le contestazioni relative alla mancata consultazione della documentazione contabile avrebbero potuto assumere rilievo ai fini dell’annullamento della deliberazione, ma non potevano essere utilizzate, una volta decorso il termine di impugnazione, per paralizzare la richiesta di pagamento.
L’inadempimento dell’appaltatore non elimina il debito del condomino
Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda il rapporto tra il debito del condomino e l’esecuzione dei lavori appaltati dal condominio.
Secondo la Cassazione, devono essere tenuti distinti:
- il rapporto interno tra condominio e singolo condomino, fondato sulle deliberazioni assembleari e sulle norme che regolano la partecipazione alle spese comuni;
- il rapporto contrattuale tra condominio e impresa appaltatrice.
L’obbligo del condomino di contribuire alle spese deliberate trova fondamento negli artt. 1118 e 1123 c.c. ed è indipendente dalle vicende del contratto concluso dal condominio con l’impresa.
L’eventuale mancata o inesatta esecuzione dei lavori riguarda il rapporto tra il condominio e l’appaltatore. Sarà quindi il condominio, attraverso l’amministratore, a dover contestare l’inadempimento, chiedere l’eliminazione dei vizi, la riduzione del corrispettivo o il risarcimento dei danni.
Il singolo condomino non può invece invocare l’inadempimento dell’appaltatore per sospendere unilateralmente il pagamento delle proprie quote.
Non è quindi configurabile, nei confronti del condominio, un’eccezione di inadempimento fondata sull’operato dell’impresa.
Il pagamento effettuato durante l’opposizione
La Cassazione affronta anche il caso in cui il condomino paghi integralmente o parzialmente il debito durante il giudizio.
L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non costituisce un giudizio autonomo, ma rappresenta la prosecuzione del procedimento iniziato con il ricorso monitorio.
Il pagamento sopravvenuto deve essere considerato dal giudice e può determinare la revoca del decreto ingiuntivo o la riduzione della somma dovuta.
Tale revoca, tuttavia, non comporta automaticamente una diversa regolamentazione delle spese processuali.
Quando il credito risultava fondato al momento della richiesta del decreto ingiuntivo e il pagamento è avvenuto soltanto durante il giudizio, il debitore può essere considerato integralmente soccombente ai fini delle spese.
Il pagamento tardivo, pertanto, non giustifica di per sé la compensazione, neppure parziale, delle spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Le conseguenze operative per l’amministratore
L’ordinanza conferma l’importanza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e del relativo riparto.
Per procedere al recupero giudiziale è necessario che l’amministratore conservi e produca:
- la deliberazione di approvazione della spesa;
- il piano di riparto;
- il rendiconto o il preventivo approvato;
- la documentazione relativa alla convocazione e alla comunicazione del verbale;
- il prospetto aggiornato della posizione contabile del condomino.
La contestazione generica dei lavori o dell’operato dell’impresa non è sufficiente a eliminare il credito condominiale.
L’amministratore dovrà naturalmente tutelare il condominio nei confronti dell’appaltatore inadempiente, ma tale controversia resta distinta dall’obbligo dei condomini di versare le quote regolarmente deliberate.
Conclusioni
La pronuncia non afferma che l’opposizione al decreto ingiuntivo sia, in quanto tale, “invalida” quando la deliberazione non è stata impugnata.
Più precisamente, stabilisce che l’opposizione non può trasformarsi in uno strumento per contestare tardivamente vizi di annullabilità della deliberazione assembleare.
Restano sempre deducibili le eventuali cause di nullità della deliberazione, mentre i vizi di annullabilità devono essere fatti valere mediante una specifica domanda proposta nel termine previsto dall’art. 1137 c.c.
La Corte ribadisce inoltre l’autonomia tra l’obbligo contributivo del condomino e il rapporto contrattuale esistente tra il condominio e l’appaltatore.
Ne consegue che il condomino non può sospendere il pagamento delle quote approvate dall’assemblea sostenendo che i lavori non siano stati ultimati o siano stati eseguiti in modo inesatto.
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COMPENSO AMMINISTRATORE CONDOMINIO IN PROROGATIO: CASS. 424/2026
Data pubblicazione: 1 aprile 2026
Autore: Avv. Prof. Roberto Cacioni
Categoria: Diritto civile / Condominio / Giurisprudenza
Il tema del compenso amministratore condominio in prorogatio è al centro della sentenza Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2026, n. 424. La Corte di cassazione chiarisce quando l’amministratore dimissionario può essere retribuito fino alla nomina del successore e conferma che, in presenza della volontà assembleare di continuare ad avvalersene, il compenso può essere riconosciuto.
Compenso amministratore condominio in prorogatio: i fatti
La vicenda nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare del 3 maggio 2016 del Condominio Villa Madonna. Due condomini avevano chiesto al Tribunale di Vicenza di dichiarare nulla o annullare la delibera.
I ricorrenti contestavano in particolare:
- l’autorizzazione all’amministratore dimissionario a partecipare a una procedura di mediazione;
- l’approvazione del preventivo di gestione 2015/2016 e del relativo riparto;
- il pagamento del compenso amministratore condominio in prorogatio fino alla nomina del nuovo amministratore;
- l’affidamento a un condomino della gestione del verde condominiale, ritenuto non adeguatamente indicato nell’ordine del giorno.
Il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’impugnazione. La Corte d’appello di Venezia ha poi confermato la decisione, ritenendo che i condomini avessero espresso una chiara volontà di continuare ad avvalersi dello stesso amministratore fino alla nomina del sostituto. Inoltre, la delibera del 3 maggio 2016 è stata considerata sostanzialmente confermativa di una precedente delibera del 10 marzo 2016, non impugnata.
La questione giuridica sul compenso amministratore condominio in prorogatio
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 1129, comma 8, c.c. e il significato della prorogatio dell’amministratore di condominio dopo la riforma del 2012.
Secondo i ricorrenti, l’amministratore dimissionario avrebbe potuto compiere soltanto attività urgenti e, per di più, senza diritto a compensi ulteriori. In questa prospettiva, la delibera che gli riconosceva un compenso fino alla nomina del nuovo amministratore sarebbe stata illegittima.
La Cassazione, però, ha seguito una linea diversa, valorizzando la continuità della gestione condominiale e il ruolo della volontà assembleare.
Cosa decide la Cassazione sul compenso amministratore condominio in prorogatio
La Corte ha rigettato il ricorso. Il punto decisivo è che l’amministratore decaduto o dimissionario resta in prorogatio fino alla nomina del sostituto. Durante questo periodo conserva le attribuzioni necessarie alla gestione ordinaria del condominio, perché tali attività sono essenziali per la vita dell’ente di gestione.
La Cassazione ha ricordato che questo orientamento era già presente nella giurisprudenza precedente e che la riforma del condominio del 2012 non lo ha superato. Anche nel nuovo quadro normativo, la prorogatio serve a evitare vuoti di amministrazione tra la cessazione dell’incarico e la nuova nomina.
Perché l’art. 1129 c.c. non esclude il compenso amministratore condominio in prorogatio
Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda proprio l’art. 1129, comma 8, c.c. La norma prevede che, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore debba compiere le attività urgenti per evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi.
Secondo la Cassazione, questa disposizione non limita i poteri dell’amministratore in prorogatio alle sole attività urgenti. La norma, invece, serve a chiarire che l’amministratore cessato resta comunque responsabile per le urgenze. Non elimina però la permanenza dei poteri gestori ordinari, né impedisce all’assemblea di riconoscere un compenso se continua ad avvalersi della sua attività.
Quando spetta il compenso amministratore condominio in prorogatio
La sentenza chiarisce che il compenso amministratore condominio in prorogatio non nasce automaticamente dal solo protrarsi della gestione. Conta la volontà dell’assemblea.
Nel caso concreto, i giudici hanno accertato che:
- già nella delibera del 10 marzo 2016 era emersa la volontà di continuare a servirsi dell’amministratore fino al passaggio di consegne;
- la delibera del 3 maggio 2016 confermava quella scelta;
- il compenso era stato approvato secondo il vecchio tariffario fino alla nomina del nuovo amministratore.
Per questo motivo la Corte ha ritenuto legittima la delibera impugnata.
Il giudicato esterno non si applicava
I ricorrenti avevano richiamato un’altra sentenza che aveva annullato una diversa delibera del 12 luglio 2016. La Cassazione ha però escluso che quel precedente fosse decisivo.
La ragione è che quella successiva delibera era stata annullata perché, al momento della convocazione, era già in corso il procedimento per la nomina giudiziale del nuovo amministratore. Si trattava quindi di una situazione diversa da quella relativa alla delibera del 3 maggio 2016.
Ordine del giorno e manutenzione del verde
La Corte ha respinto anche la censura relativa alla manutenzione del verde condominiale. Secondo la sentenza, i condomini erano stati comunque sufficientemente informati, perché quella spesa risultava inserita tra le voci del bilancio preventivo sottoposto all’assemblea.
Principio di diritto sul compenso amministratore condominio in prorogatio
Il principio che emerge dalla sentenza può essere sintetizzato così: l’amministratore di condominio dimissionario conserva i poteri di gestione ordinaria fino alla nomina del sostituto e, se l’assemblea continua ad avvalersene, può ottenere il compenso per l’attività svolta in prorogatio.
Perché questa sentenza è importante
La decisione è rilevante perché conferma un criterio di continuità nella gestione condominiale. Il condominio non può restare senza guida nel periodo che intercorre tra la cessazione dell’incarico e la nomina del nuovo amministratore.
La Cassazione adotta quindi una lettura pratica e sistematica: la prorogatio tutela l’interesse dei condomini alla regolare amministrazione delle parti comuni. In questo quadro, il compenso amministratore condominio in prorogatio è legittimo quando l’assemblea decide di continuare a servirsi dell’amministratore fino alla sostituzione.
Conclusione
Con la sentenza Cass. 424/2026, la Suprema Corte conferma che il compenso amministratore condominio in prorogatio può essere riconosciuto quando l’assemblea, espressamente o implicitamente, continui ad avvalersi dell’attività dell’amministratore fino alla nomina del successore. La pronuncia rafforza così il principio di continuità della gestione condominiale e chiarisce che l’art. 1129 c.c. non esclude, di per sé, tale compenso

AMMINISTRATORE USCENTE, DOCUMENTI CONTABILI E COMPETENZA: LA CASSAZIONE ESCLUDE IL FORO CONDOMINIALE
Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 3719/2026 — La controversia per la restituzione di documenti contabili da parte del mandatario cessato esula dall’art. 23 c.p.c. e soggiace ai criteri generali di competenza.
La decisione: chi, cosa, quando
Con ordinanza n. 3719 del 18 febbraio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione — Presidente Falaschi, Relatore Pirari — ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto da una società di amministrazione condominiale, confermando la competenza del Tribunale di Tivoli in una controversia promossa dal Condominio “Residence Cesano 83” di Roma per ottenere la restituzione della documentazione contabile dall’amministratrice uscente e il risarcimento dei danni. La pronuncia traccia una linea netta, di grande rilevanza pratica, tra le liti propriamente condominiali e quelle che, pur originando da un rapporto con l’amministratore, attengono all’adempimento del mandato ormai concluso.
Il discrimine: controversia condominiale o rapporto di mandato?
Il foro condominiale esclusivo: quando si applica
L’art. 23 c.p.c. stabilisce il foro speciale ed esclusivo del luogo ove si trovano i beni comuni per tutte le controversie condominiali, con prevalenza su qualsiasi foro alternativo e senza possibilità di deroga convenzionale. La Cassazione — richiamando le Sezioni Unite n. 20076/2006 — ribadisce che tale foro si applica: quando entrambe le parti rivestono la qualità di condomini in relazione ai beni comuni; quando la controversia insorge tra l’amministratore in carica e il singolo condomino in ordine all’attività di gestione della cosa comune, inclusa la riscossione dei contributi. In entrambi i casi, il radicamento al luogo dei beni comuni risponde alla ratio di concentrare presso un unico giudice le liti che ineriscono al diritto reale di comproprietà.
La lite con l’amministratore uscente: norme sul mandato, non condominio
Il punto cruciale della pronuncia in esame è la distinzione tra l’amministratore in carica e l’amministratore cessato. Quando la lite insorge con il mandatario che ha già perso tale qualità — per revoca o rinuncia — e riguarda l’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale ormai esaurito (restituzione di documentazione, rendiconto, compensi), ciascuna delle parti agisce per la tutela di un proprio interesse personale. Il condominio è rappresentato dal nuovo amministratore e vuole i documenti; la società uscente difende la propria posizione contrattuale. Non si controverte di proprietà comune né di gestione condominiale, bensì dell’art. 1713 c.c. — obbligo del mandatario di rendere il conto e restituire quanto ricevuto in esecuzione del mandato. L’azione esula pertanto dall’art. 23 c.p.c. ed è soggetta ai criteri generali degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
L’onere di contestazione specifica nelle eccezioni di incompetenza
La Corte aggiunge un profilo processuale di notevole interesse. Quando — come nel caso di specie — trovano applicazione i criteri generali di competenza per territorio (derogabile), il convenuto che eccepisce l’incompetenza del giudice adito ha l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei criteri alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e di fornire la relativa prova. Tale onere non opera nelle controversie soggette al foro esclusivo dell’art. 23 c.p.c. — dove basta eccepire quel foro unico — ma riprende vigore quando si versa in materia di competenza derogabile. Non averlo assolto ha reso inammissibile il motivo, consolidando la competenza del Tribunale adito.
Impatto pratico per gli amministratori e i condomini
La pronuncia ha immediate ricadute operative. In primo luogo, il condominio che intenda agire contro il proprio ex amministratore per il recupero di documenti, per il rendiconto o per i danni connessi alla gestione pregressa dovrà individuare il giudice competente secondo i criteri generali: foro del convenuto (sede legale o residenza dell’ex amministratore), foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. Non potrà dunque invocare automaticamente il foro condominiale del luogo dei beni comuni.
In secondo luogo, l’ex amministratore che intenda opporre l’incompetenza del giudice adito dovrà predisporre un’eccezione puntuale e documentata, articolata su ciascuno dei fori alternativi concorrenti, pena l’inammissibilità della censura. Una difesa generica sull’incompetenza — senza contestare specificamente ogni criterio — non sarà sufficiente.
Infine, la distinzione tra amministratore in carica e amministratore uscente conferma che il cambio della guardia nella gestione condominiale non è un passaggio neutro: è il momento in cui nasce un’autonoma obbligazione restitutoria e rendicontiva, regolata dal diritto comune del mandato, con tutte le implicazioni processuali che ne conseguono.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Norme: artt. 18, 19, 20, 23 c.p.c.; art. 71-quater disp. att. c.c.; artt. 1129, 1130, 1131, 1713 c.c.; art. 42 c.p.c.
Giurisprudenza richiamata: Cass. S.U. n. 20076/2006 (foro condominiale esclusivo); Cass. Sez. 2 n. 5235/2000 (retribuzione amministratore uscente); Cass. Sez. 2 n. 7874/2021 (natura del mandato dell’amministratore); Cass. Sez. 2 n. 6020/2023 (onere di contestazione nella competenza derogabile); Cass. S.U. n. 20449/2014 (forma della decisione sulla competenza).
A cura dell’Avv. Prof. Roberto Cacioni — Autore per ANAI, Associazione Nazionale Amministratori Immobili
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AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: NIENTE SCONTI O PIANI DI RIENTRO SENZA MANDATO ASSEMBLEARE
Il potere di transigere o dilazionare i debiti condominiali non rientra, di regola, nelle attribuzioni ordinarie dell’amministratore. In assenza di una preventiva delibera assembleare o di una delega specifica, un accordo che conceda sconti, rateizzazioni o altre modalità di pagamento diverse dalla riscossione dovuta può essere considerato eccedente i poteri gestori. L’impianto normativo di riferimento è l’art. 1129, comma 9, c.c., che impone all’amministratore, salvo espressa dispensa dell’assemblea, di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito esigibile è compreso.
Questo principio è stato ribadito, secondo la ricostruzione disponibile in fonti aperte, da un decreto del Tribunale di Napoli, VI Sezione civile, reso in camera di consiglio il 9 gennaio 2026 nel procedimento R.G. n. 12967/2025, con cui è stata disposta la revoca giudiziale di un’amministratrice. Non ho reperito il testo integrale del provvedimento in una fonte pubblica ufficiale accessibile; la vicenda è quindi ricostruita sulla base del materiale che hai fornito e di una sintesi giornalistico-giuridica pubblicata il 5 marzo 2026.
La vicenda
Nel ricorso per revoca erano state contestate diverse irregolarità: dalla gestione delle morosità alla tenuta dei bilanci, fino alla convocazione delle assemblee e ad altri profili documentali. Tra i punti centrali, i ricorrenti avevano evidenziato la concessione di rateizzazioni su quote ordinarie e straordinarie senza prova di autorizzazione assembleare, nonché la mancata dimostrazione di attività tempestive per il recupero di morosità risalenti. Secondo la ricostruzione disponibile, il Tribunale ha ritenuto assorbente proprio il segmento relativo alla gestione dei crediti condominiali.
Sul piano difensivo, l’amministratrice aveva sostenuto di avere regolarmente assolto gli obblighi formativi e di avere gestito alcune posizioni debitorie tramite solleciti o piani di rientro. Quanto al requisito professionale, la disciplina dell’art. 71-bis disp. att. c.c. prevede un’esenzione dal corso iniziale per chi abbia svolto attività di amministrazione per almeno un anno nel triennio precedente all’entrata in vigore della riforma, ferma la formazione periodica. Questo profilo, secondo la sintesi disponibile, non è stato ritenuto decisivo ai fini della revoca.
La decisione
Il punto chiave della decisione sarebbe nell’affermazione che l’amministratore non può accettare autonomamente una rateizzazione proposta da un condomino moroso, se manca la prova di una preventiva autorizzazione assembleare. In questa prospettiva, la concessione di un piano di rientro non è stata letta come un semplice atto esecutivo, ma come una scelta dispositiva incidente sulle modalità di soddisfazione del credito comune, e quindi estranea ai poteri gestori ordinari.
La base giuridica di tale impostazione si salda con la giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha chiarito che spetta all’assemblea, e non all’amministratore, approvare una transazione che riguardi spese di interesse comune, salvo delega espressa con fissazione dei limiti. Lo stesso indirizzo è stato richiamato anche in relazione agli accordi con condomini morosi, escludendo che l’amministratore possa pattuire autonomamente dilazioni o accordi transattivi senza un previo mandato assembleare.
Sempre secondo la ricostruzione del caso, il Tribunale avrebbe inoltre valorizzato la permanenza, nel consuntivo 2024, di morosità risalenti agli anni 2020-2022 per circa 6.500 euro, senza prova documentale delle attività di recupero svolte. Questo elemento, sommato alla rateizzazione accettata senza mandato, sarebbe stato ritenuto sufficiente a integrare un quadro di gravità tale da giustificare la revoca giudiziale, con assorbimento degli ulteriori addebiti.
Cosa cambia nella pratica per gli amministratori
La lezione operativa è netta. L’amministratore conserva il dovere di attivarsi per il recupero delle quote e non può sostituire a tale obbligo una trattativa individuale con il condomino moroso, salvo che l’assemblea lo abbia autorizzato espressamente o lo abbia dispensato dall’azione coattiva nei limiti consentiti dalla legge. In concreto, sconti, sospensioni, dilazioni, compensazioni o riscadenzamenti del debito richiedono una scelta assembleare chiara, oppure una delega specifica che delimiti l’attività negoziale.
Il provvedimento, per come ricostruito, segnala anche un secondo profilo: nel giudizio di revoca conta la tracciabilità documentale. Non basta affermare di avere sollecitato il pagamento o di avere avviato interlocuzioni informali. Occorre poter dimostrare, con documenti verificabili, i solleciti inviati, gli eventuali incarichi legali conferiti, le delibere che autorizzano scelte derogatorie e la coerenza tra rendiconto, stato di riparto e attività di recupero.
Il principio da ricordare
L’amministratore non è titolare di un generale potere di “negoziare” il credito condominiale. La disponibilità del credito, nelle sue modalità essenziali di riscossione, resta in capo all’assemblea quando si tratta di spese di interesse comune. Per questo motivo, in assenza di delibera autorizzativa, un piano di rientro o una transazione con il condomino moroso può esporre l’amministratore a contestazioni serie, sino alla revoca giudiziale quando il comportamento risulti concretamente idoneo a compromettere la corretta gestione o il rapporto fiduciario.
Riferimenti essenziali
- Art. 1129, comma 9, c.c.
- Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821; Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1980, n. 1994, sul potere assembleare in tema di transazioni relative a spese comuni.
- Cass. civ., 12 agosto 2022, n. 24808, sul difetto di potere dell’amministratore nel pattuire accordi o dilazioni senza autorizzazione assembleare.
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